Art. 7.

      1. Per l'attuazione degli articoli 4 e 5 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 3,5 milioni di euro annui.

 

Pag. 4


      2. Per l'attuazione dell'articolo 6 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 15.000 euro annui.